Il corso FER è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2019. L’attestato permette di continuare a svolgere l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER).
Dunque, molti Responsabili Tecnici di imprese che lavorano con gli impianti FER sono obbligati a mettersi in regola per evitare la sospensione dell’attività.
Coloro che posseggono la qualifica professionale sono obbligati a seguire un corso di aggiornamento FER di 16 ore, diversamente, coloro che non posseggono la qualifica professionale FER, devono seguire un corso di formazione di 80 ore.
Ai sensi dell’art.15, comma 1 del D.Lgs 28/2011, la qualifica professionale per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente alle lettere a), b), c) o d) dell’art.4, comma 1 del DM 37/2008 (ovvero i soggetti in possesso di diploma di laurea triennale, diploma o qualifica di scuola secondaria, titolo o attestato, esperienza lavorativa come operaio specializzato).
Chi intraprende l’attività è in possesso della qualifica FER automaticamente, tranne per coloro che dal 4 agosto 2013 abbiano inteso o intendano conseguire la qualifica, ai sensi di quanto previsto dall’art.4, comma 1, lettera c) del DM 37/2008 (cioè tramite titolo o attestato di formazione professionale). Questi ultimi dovranno seguire il corso FER obbligatorio di 80 ore.
In caso di mancato aggiornamento obbligatorio del FER, la legge prevede la sospensione dell’abilitazione all’installazione e alla manutenzione straordinaria degli impianti FER. Si ricorda che l’aggiornamento è obbligatorio: la qualifica va rinnovata ogni tre anni. In questo caso la sospensione è temporanea e risolvibile: basta seguire il corso di aggiornamento FER obbligatorio!
Se l’installatore procede con le proprie attività senza il possesso dell’attestato di aggiornamento, sono previste dalla legge delle sanzioni o la sospensione dell’autorizzazione in via definitiva.
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Maurizio Melchiorre
Buongiorno,
chi è abilitato alla lettera A e B dagli anni 90, se non ho compreso male, non deve fare il corso FER80. Deve comunque fare l’aggiornamento ogni 3 anni? a partire da quando 2019, o 2019+3?
Salvatore Latìna
Salve, sono un installatore abilitato di impianti tecnologici con attività nella provincia di Siracusa. E volevo essere contattato per maggiori informazioni.
Il mio recapito è 3203564381.
Grazie per l’attenzione.
Buona giornata